Nuovi importi dell’assegno unico: l’accredito INPS varia da luglio

Cambiano di nuovo gli importi dell’assegno unico. Nel mese di luglio ci saranno degli incrementi per queste famiglie: ecco quali e perché.

Nell’ultimo anno l’assegno unico ha subito grandi cambiamenti infatti anche a luglio 2023 ci saranno delle modifiche: ecco cosa cambia e perché.

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Nuovi importi dell’assegno unico-Ilovetrading.it

L’assegno unico ha subito grandi variazioni in questo ultimo anno e infatti anche per il mese di luglio ci saranno delle modifiche. Cambieranno infatti le soglie ISEE per poterlo ottenere e così anche gli importi che spetteranno alle famiglie, vediamo in che modo e per chi ci saranno le modifiche. Chi riguardano i nuovi importi? Ecco tutte le risposte.

Assegno unico universale: da luglio 2023 cambiano gli importi, ecco cosa e per chi

A partire da luglio 2023 cambia radicalmente l’importo dell’assegno unico universale. Questo dipende innanzitutto dall’aumento dell’inflazione. Infatti nel 2023 gli importi sono maggiorati dell’8,1%. Generalmente gli importi dell’assegno unico dipendono dall’ISEE e, per chi si trova al di sotto dei 15mila euro, parliamo di 175 euro al mese, con una maggiorazione di 30 euro per chi ha reddito da lavoro. Per chi invece ha un ISEE più elevato, superiore a 40mila euro, l’importo sarà minimo: attorno ai 50 euro mensili.

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L”accredito INPS varia da luglio-Ilovetrading.it

In pratica, con la circolare n.55 del 9 giugno 2023, da parte dell’INPS, sono stati comunicati i nuovi livelli di reddito. La circolare, redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, riguarda nel dettaglio una variazione fatta dall’ISTAT sull’aumento dei prezzi e dei consumi. Dunque l’assegno unico universale si adeguerà in base alla variazione dello stile di vita. Questa, in vigore dal 1 luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, riguarderà:

  • famiglie composte solo da maggiorenni inabili, che non sono figli;
  • con i coniugi che hanno un parente inabile tra fratello, sorella o nipote, e senza figli;
  • monoparentali senza figli di cui un fratello, una sorella o un nipote inabile. In questo caso il richiedente celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a, separato/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in Paese che non ha stipulato la convenzione con l’Italia;
  • nuclei familiari composti dai coniugi o da una sorella o un fratello o un nipote, ma senza figli, e che nel nucleo sia presente un componente inabile;
  • monoparentali in cui sia presente una sorella o un fratello o un nipote, in cui il richiedente sia inabile.

Le variazioni e gli aumenti degli importi saranno significative, calcolate in base all’ISEE e ai componenti famigliari, variano da 53 euro per un componente a 1700 per 12.